Articolo 266 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 236 bisArticolo 236
Versione
21 aprile 1942
Art. 266.
(Disposizioni abrogate).

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681 , relative al fallimento, le disposizioni della legge 24 maggio 1903, n. 197 , sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995 , sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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