Massima: […] impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 del r.d. n. 267 del 1942, ha espunto la previsione secondo la quale il fallimento poteva essere dichiarato, oltre che su ricorso del debitore o di uno o più creditori ovvero su richiesta del pubblico ministero, d'ufficio. Il legislatore delegato, […] ha, viceversa, dato attuazione al precetto affidatogli di procedere al coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali con uno dei principi del nostro sistema processuale, quello delne procedat judex ex officio, così da escludere che in capo all'organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale.
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