Articolo 6 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 aprile 1942
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Versione
17 luglio 2006
Art. 6.
(( (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). )) ((Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.))
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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