Articolo 204 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 180Articolo 182
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21 aprile 1942
Art. 204.
(Commissario liquidatore).

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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