Articolo 48 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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Art. 48.
(Corrispondenza diretta al fallito).

((Il fallito persona fisica e' tenuto)) a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. ((50)) ((La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al curatore.)) ((50)) ------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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