Articolo 27 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
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17 ottobre 1946
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17 luglio 2006
Art. 27.
(( (Nomina del curatore). )) ((Il curatore e' nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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