Articolo 18 del Decreto 3 febbraio 2006, n. 143
Articolo 17
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22 aprile 2006
Art. 18. Disposizioni finali e transitorie 1. Il registro previsto dall'articolo 9, commi 8 e 9, deve essere costituito o integrato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il termine per la costituzione dell'archivio unico tramite strumenti informatici e' di sessanta giorni dall'emanazione delle indicazioni previste dall'articolo 9, comma 1.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 385
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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