Art. 18. Disposizioni finali e transitorie 1. Il registro previsto dall'articolo 9, commi 8 e 9, deve essere costituito o integrato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il termine per la costituzione dell'archivio unico tramite strumenti informatici e' di sessanta giorni dall'emanazione delle indicazioni previste dall'articolo 9, comma 1.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2006
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 385
2. Il termine per la costituzione dell'archivio unico tramite strumenti informatici e' di sessanta giorni dall'emanazione delle indicazioni previste dall'articolo 9, comma 1.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2006
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 385