Articolo 17 del Decreto 3 febbraio 2006, n. 143
Articolo 16Articolo 18
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22 aprile 2006
Art. 17. Agenzia in attivita' finanziaria 1. Gli operatori che svolgono l'agenzia in attivita' finanziaria, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del presente regolamento, devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attivita' di promozione e conclusione dei contratti.
2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento;
c) all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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