Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 giugno 1991 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Titolo I : Enti ed operazioni di credito fondiario ed edilizio
- Articolo 1Art. 1.
A partire dalla entrata in vigore del presente decreto non possono essere accordate nuove autorizzazioni per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio se non a enti che abbiano un capitale o fondo di dotazione versato di almeno L. 500.000.000. Tali autorizzazioni sono rilasciate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
La costituzione sotto forma di societa' per azioni degli enti di cui al primo comma del presente articolo non e' soggetta alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428 .
Gli statuti degli enti di cui al primo comma e le relative modifiche, come pure quelle che saranno apportate agli statuti degli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
La competenza territoriale dei nuovi enti esercenti il credito fondiario ed edilizio sara' determinata nello statuto approvato ai sensi del terzo comma del presente articolo.
La competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio puo' essere modificata soltanto con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Autorizzazioni di deroga alla competenza territoriale, da richiedersi caso per caso, possono essere accordate dalla Banca d'Italia.
Tutti gli istituti e le sezioni autonome esercenti il credito fondiario ed edilizio gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' gli istituti e le sezioni autonome che saranno costituiti ai sensi del primo comma del presente articolo, sono indicati in appresso complessivamente come "enti".
Il presente articolo sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e successive modifiche e integrazioni. - Articolo 2Art. 2.
Il credito fondiario ha per oggetto:
a) la concessione di mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili il cui valore cauzionale sia almeno pari al doppio delle somme mutuate ammortizzabili ratealmente in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e non superiore a 25 anni. Quest'ultimo termine puo' essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui non ancora stipulati. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso di crediti gia' iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate, anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio iscritti a garanzia del credito rimborsato, purche' sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passivita' e utilizzabile per il rimborso stesso;
b) la concessione di anticipazioni di durata superiore a 18 mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni dei mutui previste alla lettera a).
Le suddette operazioni, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, saranno effettuate con le somme ricavate dalle emissioni obbligazionarie di cui al successivo art. 8.
Non sara' di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, quando il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la meta' del valore cauzionale degli immobili.
Il presente articolo sostituisce gli articoli 12, 13, 14 e 15 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e successive modifiche e integrazioni.