Art. 2. Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia
al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane 1. I requisiti di capacita' economicofinanziaria per l'esercizio delle attivita' di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le societa' cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
2. I requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l' articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 . Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.
3. I requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 2, sono i seguenti:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita', di almeno due anni per le attivita' di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attivita';
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attivita'.
4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, ((resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)) , in conformita' al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.
al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane 1. I requisiti di capacita' economicofinanziaria per l'esercizio delle attivita' di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le societa' cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
2. I requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l' articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 . Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.
3. I requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 2, sono i seguenti:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita', di almeno due anni per le attivita' di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attivita';
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attivita'.
4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, ((resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)) , in conformita' al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.