Articolo 6 del Decreto 7 luglio 1997, n. 274
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 agosto 1997
Art. 6. Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio
delle attivita' di pulizia 1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attivita' di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , qualora, al venire meno di uno o piu' dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , o di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 5 l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione.
2. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attivita' di pulizia, la cancellazione per dette attivita' comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.
3. L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 puo' richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attivita' di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalita' previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio.
Note all' art. 6 :
- Per l' art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 82/1994 , vedi note alle premesse.
- Per l' art. 2, comma 1, della legge n. 82/1994 , vedi note alle premesse.
Entrata in vigore il 28 agosto 1997
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