Articolo 4 del Decreto 7 agosto 2023, n. 110
Articolo 3Articolo 5
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26 agosto 2023
Art. 4. Esclusioni dai limiti dimensionali 1. Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:
a) gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);
b) l'indice e la sintesi dell'atto;
c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
d) la data e il luogo, nonche' le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
Entrata in vigore il 26 agosto 2023
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