Articolo 19 della Legge 29 maggio 1939, n. 1208Abrogato
Versione 12 settembre 1939
>
Versione 16 dicembre 2009
Art. 19. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 06/12/1977, n. 138
Provvedimento: […] L'illegittimità dell'impugnato art. 12 apparirebbe inoltre evidente per effetto di una comparazione con le più comuni fattispecie espropriative, nelle quali il legislatore ha condizionato l'effetto ablativo al previo deposito dell'indennizzo. La stessa norma, risultando poi modificata dall'art. 19 della legge 29 maggio 1939, n. 1208, nel senso che anche nell'ipotesi di procedura espropriativa abbreviata la somma stabilita sia previamente depositata presso la Cassa depositi e prestiti, creerebbe una disparità di trattamento tra coloro cui siano state applicate le leggi speciali per Napoli prima o dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1939. Per tali ragioni sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione.
Leggi di più...
sent. 138/77 b. proprieta'·
assunta violazione dell'art. 42 della costituzione·
salvaguardia, in altri modi, dei diritti dell'espropriato·
sua natura e determinazione·
espropriazione di urgenza·
espropriazione·
insussistenza·
d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, art. 12 (convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290)·
esclusione di illegittimita' costituzionale.·
indennizzo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!