Articolo 20 del Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
Articolo 19Articolo 21
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18 gennaio 2016
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13 febbraio 2018
Art. 20. Emissioni di gas di scarico 1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere ((e) ed f) )) , il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita').
2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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