Articolo 23 del Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
Articolo 22Articolo 24
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18 gennaio 2016
Art. 23. Requisiti supplementari 1. Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto, per quanto riguarda la valutazione della conformita' ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualita' quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualita' dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validita' dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui all'allegato VI, punto 5, del presente decreto.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2016
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