Articolo 45 del Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
Articolo 44Articolo 46
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18 gennaio 2016
Art. 45. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2016
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