Articolo 7 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
Articolo 6 terArticolo 12
Versione
1 gennaio 1997
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Versione
20 aprile 2000
Art. 7. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio 1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente articolo. ((11)) 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 13 aprile 2000, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.
Entrata in vigore il 20 aprile 2000
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