Articolo 30 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
Articolo 29Articolo 24
Versione
1 gennaio 1997
Art. 30. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997
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