1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla lege 22 luglio 1994, n. 460 , e' estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonche' a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3 , 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 .
4. Nell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole ",della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 198, n. 267, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall' articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , e' fissato in centottanta giorni". --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 27, comma 11) che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attivita' derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , e' fissato in centottanta giorni". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 , convertito con modificazioi dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 ; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".