a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle finanze, ((d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata)) , di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";
b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui puo' essere conferita la concessione, dopo le parole: "la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,';
c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. ;
d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo:
"91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall' articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.