Art. 5-bis. (( (Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi). )) (( 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' operative delle citate disposizioni ))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' operative delle citate disposizioni ))