Articolo 1 sexies del Decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688
Articolo 1 quinquies
Versione
31 gennaio 1986
Art. 1-sexies. ((All'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
"La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato"))
Entrata in vigore il 31 gennaio 1986
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