Articolo 4 del Decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4
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22 gennaio 1998
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22 marzo 1998
Art. 4. Disposizioni varie 1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)) .
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)) .
3. All' art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "durata di quattro mesi", sono sostituite dalle seguenti: "durata massima di tre mesi";
b) al comma 4, lettera b), le parole: "con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;" sono sostituite dalle seguenti: "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;".
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Entrata in vigore il 22 marzo 1998
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