Legge 19 novembre 2021, n. 216

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
      • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo18 dell'Accordo stesso.
      • Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.