Articolo 9 del Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180
Articolo 8Articolo 7 bis
Versione
12 giugno 1998
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Versione
15 giugno 1998
Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

((Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell' art. 86 della Costituzione
MANCINO))
Entrata in vigore il 15 giugno 1998
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