Art. 7. Tutela dei territori montani e attivita' agroforestali (( 1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunita' montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorita' per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento )) (( 2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, e' affidata prioritariamente a giovani di eta' inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in societa' di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di eta' e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle societa' semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 )) 3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonche' quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all' articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 ".
Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettivaproduttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma l ((, effettuati da comunita' montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997)) .
Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettivaproduttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma l ((, effettuati da comunita' montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997)) .