Articolo 4 del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 ottobre 2019
>
Versione
29 dicembre 2019
>
Versione
19 maggio 2020
>
Versione
1 gennaio 2021
>
Versione
23 giugno 2023
>
Versione
2 marzo 2024
Art. 4. (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca) 1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione ((, nonche' alla societa' PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)) :
a) le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 449 , 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'.
(4)

------------- AGGIORNAMENTO(4)
Il D.L. 10 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 236, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 , si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettivita', inerenti all'attivita' didattica delle universita' statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".
Entrata in vigore il 2 marzo 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente