Articolo 4 del Decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9
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Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , non prevede piu' (con l'art. 2268, comma 1, numero 1022)) l'abrogazione dell' art. 1-bis.
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore il suddetto art. 1-bis.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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