Articolo 4 del Decreto 4 giugno 2002, n. 144
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7 agosto 2002
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15 aprile 2007
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27 giugno 2017
Art. 4. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed e' composta ((da un Prefetto titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico, da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di universita' statale o equiparata, docente)) di discipline incluse nel programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.
Entrata in vigore il 27 giugno 2017
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