Articolo 10 del Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
Articolo 9Articolo 11
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13 settembre 2012
Art. 10. Clausola di invarianza 1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 13 settembre 2012
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