Articolo 7 del Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 settembre 2012
Art. 7. Personale di polizia giudiziaria 1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
Entrata in vigore il 13 settembre 2012
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