Articolo 2 del Decreto 1 febbraio 2000, n. 52
Articolo 1Articolo 3
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25 marzo 2000
Art. 2. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) le materie oggetto delle prove d'esame;
f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
g) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
Entrata in vigore il 25 marzo 2000
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