Art. 2. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) le materie oggetto delle prove d'esame;
f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
g) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) le materie oggetto delle prove d'esame;
f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
g) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.