Art. 9.
Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione il contributo di cui all' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.
((2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.)) ((16))
L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione e' affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.
La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo e' subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprieta' dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune e' tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.
La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile , a cura del comune ed a spese del concessionario.
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' sostituito dal seguente:
"Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, non superiore al 10%, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e delle loro destinazione ed ubicazione".
----------- AGGIORNAMENTO (16) Il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ha confermato (con l'art. 137 3 comma) la suddetta modifica.
Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione il contributo di cui all' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.
((2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.)) ((16))
L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione e' affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.
La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo e' subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprieta' dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune e' tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.
La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile , a cura del comune ed a spese del concessionario.
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' sostituito dal seguente:
"Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, non superiore al 10%, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e delle loro destinazione ed ubicazione".
----------- AGGIORNAMENTO (16) Il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ha confermato (con l'art. 137 3 comma) la suddetta modifica.