Art. 5-bis. ((Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.
Le disponibilita' di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.))
Le disponibilita' di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.))