Articolo 19 del Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
Articolo 18Articolo 20
Versione
25 gennaio 1982
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Versione
27 marzo 1982
Art. 19. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94))
Entrata in vigore il 27 marzo 1982
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