Articolo 6 del Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
Articolo 5 quaterArticolo 10
Versione
25 gennaio 1982
>
Versione
27 marzo 1982
>
Versione
2 marzo 1985
>
Versione
1 marzo 1988
>
Versione
1 gennaio 1990
>
Versione
1 gennaio 2002
Art. 6.
I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , non e' richiesta l'approvazione regionale ne' alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all' articolo 31, primo comma, lettere b) , c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1990, N.128))
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 NARZO 1982, N.94
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente