Articolo 10 del Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
Articolo 9Articolo 14
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25 gennaio 1982
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27 marzo 1982
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8 febbraio 1983
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12 novembre 1983
Art. 10.
Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell' articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile , che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che puo' essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.
Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, puo' chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell' articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile , che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potra' essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.
((Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984))
Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosita' del conduttore, e' condizione di procedibilita' dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al precedente comma e' proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosita', solo se questa risulti sanata.
L'istanza del conduttore non e' ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall' articolo 59, primo comma, numeri 2) , 6) , 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e dall' articolo 3, primo comma, numeri 1) , 3) , 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 , nonche' nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilita' l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.
Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.
La mancanza delle attestazioni di cui sopra e' causa di inammissibilita' della istanza.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94
In caso di dichiarazione mendace si applica l' articolo 495 del codice penale .
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia gia' stato emesso un provvedimento ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663 .
Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, e' sospesa fino al 31 dicembre 1982.(5)
----------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 7 febbraio 1983, n. 24 (in G.U. 8/2/1983, n.37) ha disposto (con l'art.1) che:"
Il termine del 31 dicembre 1982, indicato nell'ultimo comma dell' articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' prorogato al 30 giugno 1983."
Entrata in vigore il 12 novembre 1983
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