Articolo 12 del Regolamento del Regio decreto 10 marzo 1910, n. 149
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 luglio 1910

Art. 12.

Per l'esecuzione di quanto e' prescritto nei precedenti articoli, all'atto di ciascun deposito, tanto se eseguito dalle parti o dai loro procuratori, quanto se eseguito dai cancellieri o da qualsiasi altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto di risparmio infruttifero, sul quale scrive il cognome, il nome, la paternita', la condizione ed il domicilio della persona a favore della quale il libretto e' rilasciato, l'ammontare del deposito e la causa o l'affare per cui il deposito stesso e' fatto, nonche' la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto.

Tutte le indicazioni per le intestazioni dei libretti sono fornite dalle parti o dai loro procuratori ovvero dai cancellieri e dagli altri funzionari giudiziari, secondo i casi.

L'ufficio postale rilascia ricevuta da staccarsi da apposito libro a matrice dei depositi che riceve.

Esso deve partecipare immediatamente ciascun deposito all'Amministrazione centrale della Cassa di risparmio con apposito vaglia, riportandolo sul corrispondente registro di conto corrente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1910
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente