Art. 12.
Per l'esecuzione di quanto e' prescritto nei precedenti articoli, all'atto di ciascun deposito, tanto se eseguito dalle parti o dai loro procuratori, quanto se eseguito dai cancellieri o da qualsiasi altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto di risparmio infruttifero, sul quale scrive il cognome, il nome, la paternita', la condizione ed il domicilio della persona a favore della quale il libretto e' rilasciato, l'ammontare del deposito e la causa o l'affare per cui il deposito stesso e' fatto, nonche' la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto.
Tutte le indicazioni per le intestazioni dei libretti sono fornite dalle parti o dai loro procuratori ovvero dai cancellieri e dagli altri funzionari giudiziari, secondo i casi.
L'ufficio postale rilascia ricevuta da staccarsi da apposito libro a matrice dei depositi che riceve.
Esso deve partecipare immediatamente ciascun deposito all'Amministrazione centrale della Cassa di risparmio con apposito vaglia, riportandolo sul corrispondente registro di conto corrente.