Articolo 3 del Regolamento del Regio decreto 10 marzo 1910, n. 149
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1 luglio 1910

Art. 3.

Sono depositate nell'ufficio postale direttamente dall'ufficiale delegato le somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate da vendite di corpi di reato.

L'autorita' giudiziaria deve pure ordinare il deposito nello stesso ufficio delle somme sequestrate nei procedimenti penali quando non risulti necessario conservarle nelle identiche specie, disponendo contemporaneamente che il cancelliere ne dia avviso per iscritto agli interessati.

Entrata in vigore il 1 luglio 1910
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