Articolo 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145
Articolo 2Articolo 4
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17 settembre 2015
Art. 3. Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 1. Gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
2. Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi di cui al presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati.
3. In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.
4. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.
Entrata in vigore il 17 settembre 2015
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