Articolo 20 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 19Articolo 21
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11 febbraio 2003
Art. 20
1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano reisportati.
2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003