Articolo 27 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 26Articolo 28
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11 febbraio 2003
Art. 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionale alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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