Articolo 8 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 7Articolo 9
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11 febbraio 2003
Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, e' considerato Servizio occasionale:

1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).
Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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