Articolo 18 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
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11 febbraio 2003
Art. 18

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
1) avvertimento;
2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3 a 4;
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto mezzi o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione;
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese dove e' stata commessa l'infrazione.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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