Articolo 13 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 febbraio 2003
Art. 13

1. L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse non sono soggetti ad autorizzazione.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente