Articolo 9 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 8Articolo 10
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11 febbraio 2003
Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente accordo anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.
3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista.
4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art. 26 del presente Accordo.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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