Articolo 21 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
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11 febbraio 2003
Art. 21

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari alloro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.
2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorita' doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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