Articolo 23 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
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11 febbraio 2003
Art. 23

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato temporaneamente, che effettua una dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalita' doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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