Articolo 17 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 febbraio 2003
Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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