Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 agosto 2005
Art. 8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi 1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.
2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che e' parte integrante del presente regolamento.
Entrata in vigore il 26 agosto 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente