Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 marzo 1971
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Versione
12 aprile 1973
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43))
Entrata in vigore il 12 aprile 1973
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